La delibera n. 478/2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 300 del 29 dicembre 2025), approva le Linee Guida n. 1/2025 in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione. Completa il quadro regolatorio avviato nel 2023: la prima delibera ANAC, la n. 311/2023, si concentrava sul canale esterno, cioè le segnalazioni presentate direttamente ad ANAC.
Questa nuova delibera si concentra invece sui canali interni, quelli che ogni azienda obbligata deve attivare e gestire in autonomia.
Le nuove Linee Guida nascono da una consultazione pubblica che ha coinvolto soggetti istituzionali, associazioni di rappresentanza delle imprese e organizzazioni del terzo settore, con il contributo delle indicazioni del Garante Privacy.
Il risultato è un impianto più analitico rispetto al 2023, con un approccio esplicitamente “risk-based” calibrato sul rischio concreto di ogni organizzazione, con una logica simile a quella di una DPIA (valutazione d’impatto sulla protezione dei dati), piuttosto che una checklist uguale per tutti.
Non è prevista alcuna proroga né un periodo di adeguamento:
le nuove regole si applicano da subito a tutti i soggetti già tenuti ad attivare un canale interno.
Le Linee Guida rafforzano le cautele sulla riservatezza e indicano una preferenza esplicita per i canali telematici dedicati rispetto alla PEC o alla posta elettronica ordinaria. Una PEC può ancora tecnicamente ricevere una segnalazione, ma non garantisce da sola anonimato reale, cifratura e separazione degli accessi, ed è proprio su questi tre requisiti che le nuove Linee Guida chiedono maggiore rigore.
Il gestore delle segnalazioni è la figura che riceve e istruisce le segnalazioni. Le nuove Linee Guida ne precisano ruolo e limiti:
Separazione dei ruoli
L’organo di indirizzo dell’ente (amministrazione, direzione) non può interferire nella gestione e nell’istruttoria delle segnalazioni. Può intervenire solo a valle, per adottare i provvedimenti conseguenti all’esito dell’istruttoria.
DPO e gestore, ruoli distinti
Negli enti di maggiori dimensioni o complessità organizzativa, DPO e gestore delle segnalazioni devono essere persone diverse. Negli enti con meno di 50 dipendenti, la coincidenza dei due ruoli resta ammessa, ma solo con una valutazione motivata e documentata.
Un sostituto del gestore va nominato a monte
Per i casi di conflitto d’interesse o di assenza del gestore titolare superiore a 7 giorni, deve essere già individuato e formato un sostituto, inserito nell’atto organizzativo. Ogni passaggio di consegne tra gestore e sostituto va tracciato e registrato.
Gestore in conflitto d’interesse
Le Linee Guida disciplinano anche i casi in cui il gestore si trovi a essere, contemporaneamente, persona segnalante, persona coinvolta dalla segnalazione o in una delle situazioni di conflitto previste dalla normativa sul pubblico impiego e dal codice di procedura civile.
Per i gruppi di imprese, le nuove Linee Guida introducono una disciplina specifica, richiesta a gran voce durante la consultazione pubblica.
Se tutte le società del gruppo hanno una media di dipendenti non superiore a 249, è ammessa la condivisione di un’unica piattaforma di segnalazione, anche gestita a livello di capogruppo, ma con segregazione tecnica dei dati per singola società, e previa informativa al segnalante sul possibile coinvolgimento delle altre società del gruppo.
Per i gruppi con società sopra i 249 dipendenti, la condivisione del canale non è ammessa: resta possibile solo l’esternalizzazione della gestione a soggetti terzi qualificati.
Le Linee Guida ribadiscono e precisano i tempi già previsti dal D.Lgs. 24/2023: avviso di ricevimento al segnalante entro 7 giorni dalla presentazione della segnalazione, e riscontro entro tre mesi dalla scadenza di quei 7 giorni. Introducono inoltre due obblighi operativi spesso trascurati finora.
Devono essere previsti anche canali di segnalazione orale (es. linea telefonica, messaggistica vocale o incontro diretto su richiesta) con un sistema di tracciamento (registrazione o verbale), non solo il canale scritto/telematico.
Prima di attivare o modificare in modo sostanziale il canale interno, le organizzazioni sindacali vanno consultate preventivamente. Il parere non è vincolante, ma la mancata consultazione rende la procedura non conforme ed è sanzionabile ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 24/2023.
Le nuove Linee Guida non sostituiscono il D.Lgs. 24/2023, che resta la fonte normativa primaria e stabilisce chi è obbligato, le soglie dimensionali e le tutele per chi segnala: ne sono l’atto attuativo, previsto dallo stesso decreto, con cui l’ANAC fornisce indicazioni operative su come organizzare in pratica il canale interno.
Rispetto alla prima delibera ANAC, la n. 311/2023 dedicata al canale esterno, cioè alle segnalazioni presentate direttamente ad ANAC, le Linee Guida n. 1/2025 completano il quadro occupandosi della parte che riguarda direttamente le aziende: il canale interno che ogni soggetto obbligato deve attivare e gestire.
Per un quadro completo di cosa prevede il decreto, leggi la nostra guida al D.Lgs 24/2023.
[in aggiornamento, presto disponibile]
Lo stesso giorno, il 26 novembre 2025, l’ANAC ha approvato anche la delibera n. 479/2025, che modifica e integra la delibera 311/2023 sul canale esterno. Lo scopo è di allineare le indicazioni sulle segnalazioni esterne a quelle appena introdotte per i canali interni, superando alcune criticità applicative emerse dal 2023 a oggi, ad esempio la gestione delle segnalazioni anonime, ora trattata con maggiore flessibilità per gli enti rispetto alla versione precedente.
Per le aziende, la delibera 479/2025 ha un impatto indiretto: riguarda soprattutto il rapporto tra il segnalante e ANAC, non la configurazione del canale interno aziendale. Ma è utile saperla citare correttamente, perché nella pratica i due provvedimenti (478 e 479) vengono spesso nominati insieme.
Segnala Sicuro è aggiornato per rispondere ai requisiti introdotti dalla delibera 478/2025: canale telematico dedicato (non PEC), separazione tecnica degli accessi tra gestore e organo di indirizzo, gestione documentata del sostituto del gestore, tempi di risposta tracciati automaticamente sulla piattaforma ,e per i gruppi societari, configurazione della segregazione dei dati per singola società quando il canale è condiviso.
Non è una piattaforma configurata una volta e lasciata invariata: gli aggiornamenti normativi, come questo, vengono recepiti prontamente secondo i migliori standard tecnologici.
✅ Canale di segnalazione anonimo e cifrato
✅ Comunicazione bidirezionale con il segnalante
✅ Conservazione e gestione sicura dei dati
✅ Conformità ANAC, D.Lgs 24/2023, GDPR
✅ Hosting su infrastruttura europea
✅ Supporto tecnico continuativo
Parità di genere (UNI PdR 125:2022)
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